Interviste

Il suicidio assistito e l’ eutanasia: significato, ostacoli e condizioni in Europa. Intervista al prof. Fabio Giglioni

Cosa si intende per eutanasia e suicidio assistito? Come sono disciplinate le due fattispecie a livello comunitario, tenendo conto della giurisprudenza e dei diritti garantiti dalla Cedu? Ne abbiamo parlato con il prof. Fabio Giglioni, docente di Diritto amministrativo, Diritto dell’ambiente e Diritto della salute presso la Sapienza Università di Roma e coordinatore del Dottorato di diritto pubblico, comparato e internazionale.

In questi anni si è discusso molto sul tema del fine vita, attribuendo molte volte lo stesso significato a due pratiche diverse tra loro. Al fine di fare chiarezza in merito, volevamo chiederle che cosa si intende per eutanasia e suicidio assistito?

Le due vicende, in effetti, presentano alcuni elementi comuni che possono rendere comprensibile un certo grado di confusione. In entrambi i casi siamo in presenza di manifestazioni di volontà con cui un soggetto intende porre fine alla propria vita ma non vuole o, nella maggior parte dei casi, non può farlo autonomamente e quindi ricorre all’intervento di un altro soggetto. La differenza, però, consiste in questo: nell’eutanasia la morte è procurata dall’azione diretta della terza persona investita, che le diverse legislazioni si premurano di individuare, mentre nel suicidio assistito l’atto che determina la cessazione della vita è compiuto sempre dall’interessato, la cui azione, tuttavia, non sarebbe stata possibile senza l’assistenza di un terzo, quasi sempre personale medico. Al di là delle differenze le due pratiche pongono il problema della legittimazione all’autodeterminazione del fine vita.
L’affermazione di questo diritto per via giurisprudenziale presenta il merito di avere assicurato una nuova libertà anche nel silenzio della legge in applicazione diretta della costituzione, ma ha la debolezza di non produrre effetti generalizzati, il che rende auspicabile l’intervento del legislatore. Tuttavia, è bene ricordare che la discrezionalità del legislatore non è senza limiti e che anch’esso deve esercitare questa funzione con altrettanta accortezza e misura. Quanto è accaduto a proposito della disciplina sulla procreazione medica assistita ci ricorda che anche il legislatore è chiamato ad agire con equilibrio e nel rispetto delle garanzie offerte dalla costituzione.

Come sono disciplinate le due procedure a livello comunitario e alla luce della giurisprudenza e dei diritti garantiti dalla Cedu?

Dal diritto comunitario non ricaviamo elementi decisivi e cogenti sulle questioni del fine vita. I riferimenti più significativi si possono trovare nella carta dei diritti fondamentali e, in particolare, nell’art. 1, dove è sancita l’inviolabilità della dignità umana, che deve essere rispettata e tutelata, e nell’art. 3, dove è affermato il diritto al consenso informato e libero della persona umana, che sembrano chiaramente declinare in termini soggettivi i diritti riconosciuti come espressione di libertà. Questa impostazione dovrebbe garantire elementi sufficienti a impedire che il diritto alla vita, sancito nell’art. 2, sia interpretato in termini oggettivi.
Maggiori spunti, sebbene pochi anche in questo caso, si trovano nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La corte ha riconosciuto nel caso Koch c. Germania, riprendendo in parte anche pregresse pronunce, che le questioni del fine vita possono essere collocate nell’art. 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, che richiede il rispetto della vita privata e familiare sulla quale non è ammessa l’ingerenza delle pubbliche autorità. In questo senso sembrerebbe favorevole a riconoscere una sfera di libertà soggettiva che attiene al fine vita, in modo non distante da quanto ho riferito sopra sulla giurisprudenza della corte costituzionale italiana. Tuttavia, fin qui, la Cedu non è mai andata oltre a rilievi che hanno censurato la mera opposizione delle autorità giudiziarie degli stati a esaminare le richieste di eutanasia o, comunque, di fine vita degli individui; tali valutazioni, in altre parole, non sono arrivate a sancire un chiaro diritto a determinare il fine vita, ma la Cedu ha sempre rinviato al giudice nazionale, ammonendolo nel caso in cui abbia omesso l’esame della richiesta.

Silvia Colagiovanni, Rossella Amodio, Alessandro De Mattia

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