Il marchio CE di “conformità europea”
Il marchio CE (acronimo per “Conformità̀ Europea”) è un indicatore della conformità di un prodotto, valutato dal produttore e che si ritiene rispetti i requisiti previsti dall’UE in materia di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente. È richiesto per i prodotti realizzati ovunque nel mondo e commercializzati all’interno dell’UE.
Introduzione del marchio CE
Il marchio CE è obbligatorio solo per i prodotti per i quali esistono specifiche a livello europeo, è infatti vietato apporre il marchio su prodotti per i quali non esistono specifiche o che non lo richiedano.
È stato introdotto con la Decisione 93/465/CEE del Consiglio dell’Unione europea del 22 luglio 1993, al fine di accelerare la costituzione del Mercato europeo comune (MEC) previsto dal Trattato CE, segnatamente dagli artt. 28, 29 e 30.
L’apposizione del marchio è prescritta per legge per poter commercializzare il prodotto nei paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), ovvero i 27 paesi membri dell’UE, e i paesi dell’area EFTA (Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera).
Come ottenere il marchio CE
La responsabilità di dichiarare la conformità di tutti i requisiti ricade esclusivamente sul produttore. Non occorre una licenza per apporre il marchio CE sul prodotto, ma prima di farlo, bisogna:
- garantire la conformità di tutti i requisiti pertinenti a livello dell’UE;
- stabilire se la valutazione del prodotto può essere effettuata in proprio o se occorre coinvolgere un organismo notificato;
- redigere un fascicolo tecnico che provi la conformità, in particolare valutare e segnalare gli eventuali rischi che l’uso del prodotto può comportare;
- redigere e firmare una dichiarazione UE di conformità.
Una volta apposto, se le autorità nazionali competenti lo richiedono, occorre fornire loro tutte le informazioni e la documentazione giustificativa riguardanti il marchio CE.
Come apporre il marchio CE
Il marchio deve essere visibile, leggibile e indelebile, deve essere costituito dalle iniziali “CE” ed entrambe le lettere devono avere la stessa dimensione verticale e non devono essere inferiori a 5 mm (se non diversamente specificato nei corrispondenti requisiti del prodotto).
Una marcatura CE non indica che un prodotto è stato approvato come sicuro dall’UE o da un’altra autorità. Non indica nemmeno l’origine di un prodotto.
I vantaggi della marcatura CE
Ci sono due principali vantaggi che la marcatura CE porta alle imprese e ai consumatori all’interno del SEE: da un lato, le aziende sanno che i prodotti che recano il marchio CE possono essere scambiati nel SEE senza restrizioni; dall’altro, i consumatori godono dello stesso livello di salute, sicurezza e protezione ambientale.
Apponendo la marcatura CE su un prodotto, il produttore si assume la piena responsabilità della sua conformità a tutti i requisiti di sicurezza. Sfortunatamente, a causa della contraffazione o dell’uso improprio della marcatura CE, non vi è mai una garanzia al 100% che un prodotto che porta il marchio sia sicuro.
A questo proposito, l’UE ha rafforzato l’intero sistema, composto da produttori, importatori, distributori, organismi notificati e autorità di vigilanza del mercato, attraverso il nuovo quadro legislativo. La nuova legislazione mira a ridurre gli oneri sul commercio garantendo un elevato livello di sicurezza.
Marcature CE in tempo di COVID-19
Durante quest’ultimo anno per quale motivo si è sentito tanto parlare della marcatura CE? La risposta è molto semplice, nel contesto dell’attuale pandemia, caratterizzata dalla rapida diffusione del COVID-19, anche all’interno dell’Unione Europea si è registrata una crescita esponenziale della domanda dei DPI (dispositivi di protezione individuale) quali ad esempio, maschere, guanti, tute ed occhiali protettivi. In particolare, il settore che è stato messo maggiormente sotto pressione dall’eccessiva domanda di DPI è stato quello delle maschere monouso.
Per fronteggiare l’emergenza che ha avuto ripercussioni anche sul mercato dell’UE, la Commissione europea ha adottato la “Raccomandazione (UE) 2020/403 della Commissione del 13 marzo 2020 sulle procedure di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato nel contesto della minaccia rappresentata dalla COVID-19”.
Al fine di aumentare le capacità di produzione e di distribuzione, gli operatori economici attivi in tutta l’UE stanno ridisegnando le loro catene di approvvigionamento con l’apertura di nuove linee di produzione e/o la diversificazione della loro base di fornitori. La raccomandazione è stata recepita dall’Italia con “Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.