Framing e diritto d’autore nella giurisprudenza Europea

Martedì 9 Marzo 2021 la Corte di giustizia dell’Unione europea, riunita in Grande Sezione, ha emesso la decisione sul caso VG Bilt-Kunst contro Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) (C‑392/19). Il caso ha visto la seconda, un soggetto esercente una biblioteca digitale tedesca in rete, convenire in giudizio la prima, società di gestione dei diritti d’autore nel settore delle arti visive. La richiesta era quella di far dichiarare l’illegittimità, davanti alle norme UE, di una clausola posta a condizione del contratto di licenza d’uso del proprio catalogo di opere sotto forma di immagini in miniatura.
Framing: di cosa parliamo?
In base a tale clausola, contestata da SPK, questa avrebbe dovuto adottare misure tecnologiche efficaci contro il framing, da parte di terzi, delle miniature di tali opere visualizzate sul sito della Deutsche Digitale Bibliothek. Il framing è una tecnica digitale che consiste nell’incorporare frammenti provenienti da siti terzi sul proprio sito, dissimulandone la proprietà intellettuale altrui. In questo modo l’utente ha l’impressione di essere sempre rimasto sul medesimo sito di partenza, permettendo al proprietario del sito di avvantaggiarsi così, eventualmente anche con un ritorno economico, di contenuti creati da altri.
In questa circostanza il Bundesgerichtshof tedesco ha chiesto alla Corte, tramite rinvio pregiudiziale, di stabilire se, ai sensi della direttiva 2001/29/CE, e in particolare al suo articolo 3, paragrafo 1, tale framing debba essere considerato una comunicazione al pubblico (circostanza che consentirebbe alla VG Bild-Kunst di imporre alla SPK l’attuazione di tali misure).
Il parere della Corte
Nell’aggiornare le sue decisioni riguardanti il tema dei collegamenti ipertestuali sul web la Corte ha dichiarato che l’incorporazione, mediante framing, in una pagina Internet di un terzo, delle opere protette dal diritto d’autore (anche quando messe a disposizione del pubblico in libero accesso su un altro sito con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore) costituisce una comunicazione al pubblico qualora tale incorporazione eluda misure di tutela contro il framing adottate o imposte dal titolare del diritto d’autore.
Per arrivare a questa conclusione i giudici hanno rilevato che il framing, mettendo l’elemento visualizzato a disposizione di tutti i potenziali utenti di una pagina internet, costituisce un atto di comunicazione a un pubblico, che però non soddisfa la condizione di un pubblico nuovo, e non ricalca la conseguente forma della comunicazione “al pubblico” di cui alla direttiva 2001/29, nel solo momento in cui utilizza la stessa modalità tecnica (internet) già utilizzata per comunicare l’opera sul suo sito originario, laddove su quest’ultimo non era soggetta ad alcuna misura restrittiva.
Misure restrittive contro il framing?
Ma la Corte ha precisato che, quando il titolare dei diritti ha imposto misure restrittive connesse alla pubblicazione delle sue opere, ha inteso limitare il pubblico che ha accesso alle sue opere ai soli utilizzatori di un particolare sito internet. Da qui discende la validità dell’adozione di misure restrittive contro il framing richiesta dal titolare del diritto d’autore, in quanto l’incorporazione di un’opera mediante questa tecnica costituisce una «messa a disposizione di tale opera ad un pubblico nuovo», che richiede perciò l’autorizzazione dello stesso titolare.
Framing e diritto d’autore
La decisione, volta ad evitare gli effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi, è giustificata dalla Corte come necessaria ad armonizzare l’applicazione delle quattro libertà del mercato interno con il diritto di comunicazione (di cui alla direttiva) e la libertà di espressione e di informazione, garantita dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Diritto UE e diritto degli Stati
Nell’epoca della digitalizzazione pervasiva, e in un contesto sociale e tecnologico profondamente mutato rispetto a quello della direttiva del 2001, l’UE non può esimersi dall’intervenire attraverso le sue istituzioni all’adeguamento del diritto UE e alla sua applicazione uniforme negli stati. Di conseguenza l’intervento della Curia, che non può non avvalersi anche dello strumento del diritto vivente, in questa occasione tende a tutelare più in generale il diritto dell’autore ad esigere un compenso adeguato per l’utilizzo della sua opera.
Allo stesso tempo, tiene conto del bilanciamento tra gli interessi dell’autore e quelli degli utenti di materiali protetti, considerata la moltiplicazione dei contenuti in rete e la novità delle tecniche di manipolazione, riutilizzo e distorsione della comunicazione che caratterizzano il panorama digitare contemporaneo.