Revenge porn: la regolamentazione in Europa

Tra i temi più dibattuti nelle ultime settimane dalla stampa nazionale c’è quello inerente uno dei più grandi networks italiani di revenge porn e pedopornografia. Un canale Telegram (una nota piattaforma di messaggistica, che funziona in modo esattamente uguale a whatsapp ma che prevede anche la creazione di canali pubblici a cui gli utenti possono aderire) che conta migliaia e migliaia di partecipanti (più di 100mila) di tutte le età che scambiano foto e video di minorenni, di ex fidanzate o creano fotomontaggi riguardanti specifiche vittime, creando un grandissimo spazio di diffusione di contenuti pedopornografici.
Un nuovo caso
A scoprire il tutto è stata la nota rivista WIRED che con un interessante approfondimento ha messo in evidenza tutte le caratteristiche del problema.
La questione ha sollevato il tema molto sensibile del revenge porn e della tutela dei diritti alla riservatezza di ogni individuo, oltre che quella del diritto all’oblio. Per molti aspetti l’Unione Europea si è mossa per tutelare questi fenomeni, lasciando, in certi ambiti, libertà d’azione giuridica agli Stati membri.
Cosa si intende per revenge porn?
Quando si parla di “revenge porn” si fa riferimento alla diffusione illecita di immagini, video o documenti in generale sessualmente espliciti. Etimologicamente il termine fa riferimento alla “vendetta”: la maggior parte dei casi che rientrano in questa classificazione vedono la pubblicazione da parte di qualcuno di contenuti sensibili di una persona della quale vogliano vendicarsi. Questa pubblicazione avviene su qualsiasi social network (e su internet in generale) senza il consenso dei protagonisti stessi.
La disciplina nell’Ue in tema di revenge porn
Nella normativa dell’Unione Europea non sono presenti punti inerenti la tutela delle vittime del revenge porn o che vadano a disciplinare la materia stessa: questo, però, viene colmato dalle legislazioni dei Paesi membri che, nel corso degli anni, hanno preso atto del problema e sono intervenuti in ambito giurisprudenziale e normativo.
Prendendo il caso italiano, di questo fenomeno se ne parlò fin dal 2016: fu in quell’anno che Sandra Savino presentò un disegno di legge riguardante il reato di diffusione di immagini e video sessualmente espliciti.
La consacrazione di questa prima proposta avvenne con la legge n.69 del 19 Luglio 2019 che ha previsto sanzioni per questo fenomeno:
“L’articolo 612-ter c.p. punisce la diffusione – posta in essere da soggetto diverso da quello che per primo ha diffuso il materiale illecito- di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento”.
La legislazione sul revenge porn in Europa
La Francia si dotò di una legislazione in materia di revenge porn già dal 2016, con l’articolo 226 del codice penale che punisce chi diffonde determinati materiali sensibili con pene fino a due anni di detenzione e multe fino a 60mila euro.
La Germania gestisce in modo giurisprudenziale il fenomeno: una legge molto restrittiva sul copyright regola solo civilmente la materia, che è delineata da diverse sentenze che hanno, come si suole dire, creato diritto in questo contesto.
Evoluzione importante anche in Spagna, dove, nel 2015, è stato modificato l’art.197 comma 7 del codice penale, punendo la diffusione di immagini personali quando ciò va a nuocere la persona la cui immagine è stata diffusa.
Ue, diritto alla privacy e all’oblio
L’Unione Europea, nel corso degli anni, si è dimostrata molto sensibile all’evoluzione dei diritti dei singoli, adattando la propria normativa al progresso tecnologico attraverso la disciplina e l’approfondimento di ambiti che fino a quel momento appartenevano in maniera troppo vaga (si veda la storia della Direttiva 95/46 ad esempio) alla propria regolamentazione.
Basti citare, per esempio, uno dei più importanti diritti alla riservatezza e alla privacy, cioè il diritto all’oblio che ha conosciuto nel corso negli anni, grazie all’evoluzione tecnologica, una trasformazione netta. In questo caso, l’Unione Europea ha agito prima in ambito giurisprudenziale, con la ormai nota sentenza Google Spain da parte della Corte di Giustizia UE. Poi sancire definitivamente il diritto del singolo “ad essere dimenticato” attraverso il Regolamento n.679 del 2016. Con esso, infatti, l’UE ha voluto introdurre nel contesto globale una normativa sulla privacy che andasse a modernizzare quelli che sono stati i capisaldi fino a quel momento, tra cui la sopracitata Direttiva 95/46/CE.
Va ricordato, comunque, che queste materie (revenge porn incluso) sono fondamentali all’interno dell’ambito della normativa dell’Unione Europea. L’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali recita esplicitamente che “ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica”.